Tratto da Hoy

Attraverso la Legge n. 173/07 sull'efficienza della riscossione, è stata istituita un'imposta su tutti i trasferimenti immobiliari pari al 3% del valore dell'operazione, che a nostro avviso si configura più come una tassa, in quanto corrispettivo per un servizio offerto dallo Stato, che non può essere fornito da un privato, ovvero il rilascio del titolo di proprietà immobiliare.
La legge originaria non definisce specificamente il contribuente, ma lo presenta come un DIRITTO PROPORZIONALE, derivante da tutti gli atti compiuti dai Conservatori dei Registri Immobiliari, che includono "ogni atto volontario di trasferimento della proprietà immobiliare". Questa legge n. 831 del maggio 1950 non definisce chiaramente chi sia il contribuente, mentre l'ultima, che ha innalzato l'imposta al tre percento indicato, si limita a menzionare l'obbligo.
È tramite il Regolamento 08/2014 che la DGII ha istituito il regime di svincolo, in base al quale entro un periodo di sei mesi il venditore deve svincolare l'immobile venduto, pena l'obbligo di pagamento di tutte le imposte, e specifica inoltre che il contribuente sarà colui al cui nome risulta registrato l'immobile.
Pertanto, la DGII non poteva in alcun caso attribuire alcuna responsabilità a terzi, poiché è stato stabilito che è responsabile solo l'acquirente se non ha versato il 3% entro sei mesi dall'atto di vendita, oppure il venditore se in tale periodo non ha provveduto alla liberatoria della proprietà alienata.
Saremmo sorpresi se la Direzione Generale delle Imposte Interne negasse l'accettazione delle leggi sulla trasparenza, la rivalutazione patrimoniale e l'amnistia fiscale, adducendo come motivazione pagamenti non effettuati da terzi.




