La legge impone alle aziende produttrici di cemento di utilizzare derivati da rifiuti solidi urbani come combustibile alternativo.
SANTO DOMINGO.- Dopo che la seduta plenaria della Camera dei Deputati ha accolto ieri, mercoledì, in un'unica lettura, le osservazioni formulate dal Potere Esecutivo alla Legge Generale sulla Gestione Integrata e il Cotrattamento dei Rifiuti Solidi, il nuovo strumento è pronto per essere rinviato al Potere Esecutivo e promulgato.
Il Senato della Repubblica ha approvato venerdì scorso, 5 dicembre, in un'unica lettura, le osservazioni formulate dal Potere Esecutivo al disegno di legge che modifica la Legge 225-20 sulla Gestione Integrata dei Rifiuti Solidi, un provvedimento che era stato restituito dal Presidente Luis Abinader lo scorso novembre per l'inserimento di adeguamenti tecnici e ambientali
Il presidente ha contestato almeno 19 articoli del regolamento, tra cui quello che impone alle aziende produttrici di cemento di utilizzare derivati dei rifiuti solidi nazionali come combustibile alternativo.
Le osservazioni furono presentate al Congresso Nazionale in una lettera di 28 pagine che giunse al Senato. La lettera suggeriva di rivedere 19 articoli del disegno di legge, di aggiungere nuovo testo e di apportare modifiche specifiche alla formulazione originale.
Il paragrafo I dell'articolo 20 stabilisce che le imprese produttrici di "clinker" devono progressivamente integrare combustibili alternativi, con l'obiettivo di sostituire totalmente o parzialmente i combustibili fossili utilizzati nei loro forni, attraverso processi di co-trattamento debitamente regolamentati.
Nel frattempo, il paragrafo II stabilisce che il Ministero dell'Ambiente e delle Risorse Naturali deve emanare i relativi regolamenti entro un periodo massimo di sei mesi, a decorrere dall'entrata in vigore della legge.
Il potere esecutivo ha inoltre proposto l'eliminazione dei paragrafi I e II dell'articolo 21 della legge, che obbligano le aziende produttrici di asfalto a incorporare una percentuale di plastica riciclata nella loro produzione, percentuale che verrebbe stabilita da un regolamento del Ministero dell'Ambiente.
Altri punti osservati riguardano l'articolo 3 della legge approvata, che incorpora i numeri 21-bis e 47-bis nell'articolo 4 della legge 225-20, nonché il paragrafo VII dell'articolo 116. Questa sezione è stata una delle più contestate da diversi settori, che ne hanno richiesto la revisione, temendo che la disposizione di istituire un impianto di trattamento dei rifiuti solidi per ogni regione possa portare a un regime monopolistico.




