La legge 489-08 sull'arbitrato commerciale recepisce le principali caratteristiche e peculiarità della Legge Modello della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale.
Tratto da Listín Diario
SANTO DOMINGO- La Prima Sezione della Corte Suprema di Giustizia ha stabilito l'ammissibilità procedurale del provvedimento sommario del giudice che ordina il reintegro di un inquilino, quale misura provvisoria e cautelare, per evitare un danno imminente o per porre fine a una situazione illegale, senza necessità di risolvere questioni di merito.
Ai sensi degli articoli 8 e 9 della legge 489-08, sull'arbitrato commerciale, l'intervento giudiziario è limitato nelle materie disciplinate da tale legge, essendo possibile, tra l'altro, da parte del tribunale di primo grado, nei casi di adozione giudiziaria di misure cautelari.
Ordinanza impugnata
In tal senso, la suddetta camera ha annullato, con sentenza del 31 agosto 2021, l'ordinanza impugnata, confermando la dichiarazione della corte d'appello di incompetenza giurisdizionale dei rinvii nel caso in cui la procura originaria riguardasse una materia non risolvibile dinanzi alla suddetta giurisdizione.
Secondo la sentenza, la Corte di Cassazione ha stabilito che i poteri del Presidente del Tribunale di primo grado, in quanto giudice dei procedimenti sommari, non si limitano ai casi di urgenza o di difficoltà nell'esecuzione di una sentenza o di altro titolo esecutivo, ma si estendono anche alla prescrizione di misure cautelari per prevenire un danno imminente o per fermare un illecito, conformemente agli articoli da 109 a 112 della legge 834 del 1978.
Obblighi e diritti
I diritti dell'inquilino o del locatario di un'abitazione o di un locale commerciale si acquisiscono con la firma del contratto di locazione e gli obblighi e i diritti dell'inquilino relativi all'uso dell'abitazione o dei locali affittati diventano effettivi.
Questi diritti si riferiscono, da un lato, alle condizioni dell'abitazione o dei locali e al loro utilizzo, e dall'altro, agli obblighi nei confronti della controparte (locatore o proprietario – diritti del proprietario) in merito al pagamento dell'affitto, del deposito cauzionale, della durata del contratto di locazione, delle opere, degli animali, della comunione dei beni, ecc., argomenti che tratteremo in seguito.
Le condizioni
Il contratto di locazione abitativa non perderà questa condizione anche se l'inquilino non ha la sua residenza permanente nell'immobile locato, a condizione che il suo coniuge, non legalmente o di fatto separato, o i suoi figli a carico vi risiedano.
Durata del contratto
La durata del contratto di locazione sarà quella liberamente concordata dalle parti nel contratto di locazione.
Se la durata concordata è inferiore a cinque anni, nel caso di un contratto di locazione di un'abitazione, alla scadenza del contratto l'inquilino ha il diritto di richiederne il rinnovo obbligatorio per periodi annuali fino al raggiungimento di una durata minima di cinque anni, a meno che l'inquilino non comunichi al locatore, con almeno trenta giorni di anticipo rispetto alla data di scadenza del contratto o di uno qualsiasi dei rinnovi, la propria intenzione di non rinnovarlo.




