SANTO DOMINGO - Il 9 ottobre 2001 è stata promulgata la Legge 158-01, che istituisce la Promozione dello Sviluppo Turistico per i poli di scarso sviluppo e i nuovi poli nelle province e località di grande potenziale, meglio nota come Legge Confotur, che ha creato il Fondo Ufficiale per la Promozione del Turismo.
La prima clausola introduttiva recita: "È nell'interesse dello Stato promuovere l'incremento delle attività che contribuiscono allo sviluppo socio-economico del Paese e favorire le condizioni necessarie per la creazione di un clima favorevole affinché le imprese locali, straniere o multinazionali siano attratte a investire risorse nella creazione di nuove imprese e nella generazione di posti di lavoro".
Il disegno di legge di modernizzazione fiscale, presentato al Paese lunedì scorso dal Governo e portato ieri al Congresso Nazionale, elimina sette articoli relativi agli incentivi, che avevano motivato la creazione di questo provvedimento legislativo, uno dei pilastri su cui si sono basati gli investimenti immobiliari nella Repubblica Dominicana negli ultimi anni.
Questa proposta abroga i paragrafi II, III e IV dell'articolo 1; l'articolo 2; l'unico paragrafo dell'articolo 3; e gli articoli 4, 5, 6, 7 e 14 della suddetta legge. Ma qual è il contenuto di questi paragrafi e articoli?
Paragrafo II, Articolo I
“A tal fine, la presente legge e i relativi regolamenti stabiliscono gli incentivi che saranno concessi, a titolo di stimolo, ai progetti e agli investimenti che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi prefissati.”.
Paragrafo III.- (Modificato dalla Legge 318-04, del 23 dicembre 2004)
“Le zone turistiche di Puerto Plata o Costa d'Ambra e i suoi comuni; Cabeza de Toro e Punta Palmilla, nella provincia di La Altagracia; Santo Domingo; Samaná con i suoi comuni, e altre che hanno o non hanno beneficiato di incentivi per le strutture alberghiere, ne beneficeranno ora secondo le seguenti condizioni e con le seguenti modalità:
a) Gli investimenti effettuati nello sviluppo di attività turistiche e offerte complementari stabilite dall'articolo 3 della legge n. 158-01 del 9 ottobre 2001, modificata dalla legge n. 184-02 del 23 novembre 2002, ad eccezione del punto 1, corrispondente a strutture alberghiere, resort e/o complessi alberghieri, beneficeranno del cento per cento (100%) del regime di esenzione stabilito dalla presente legge.
b) Gli investimenti in attività turistiche indicate al punto 1 dell'articolo 3 della legge n. 158-01 del 9 ottobre 2001, modificata dalla legge n. 184-02 del 23 novembre 2002, corrispondenti a strutture alberghiere, resort e/o complessi alberghieri nelle strutture esistenti fino ad oggi, beneficeranno soltanto dell'esenzione stabilita all'articolo 4, paragrafo.
c) Legge n. 158-01, del 9 ottobre 2001, modificata dalla Legge n. 184-02, relativa all'esenzione dal pagamento del cento per cento (100%) delle imposte di importazione e di altre imposte applicabili su macchinari, attrezzature, materiali e beni mobili necessari per la modernizzazione, il miglioramento e il rinnovo di detti impianti, dopo il rispetto dei requisiti richiesti dalla presente legge, a condizione che dimostrino di avere un minimo di cinque (5) anni di costruzione.
Paragrafo IV.- (Modificato dalla legge 184-02 del 23 novembre 2002)
“Ad eccezione dei comuni e delle sezioni indicati al paragrafo I del presente articolo, ovvero: il comune di Las Lagunas de Nisibón e le sezioni di El Macao, Uvero Alto e Juanillo, nella provincia di La Altagracia, che beneficeranno dell'intero regime di esenzione stabilito dalla presente legge, la provincia di La Altagracia e i suoi comuni avranno accesso solo alle agevolazioni di esenzione fiscale per la costruzione e l'allestimento dei loro alberghi, e non all'esenzione dall'imposta sul reddito per un periodo di dieci (10) anni, come avverrà per le altre regioni contemplate dalla presente legge. Le stesse limitazioni si applicheranno alla provincia di Santiago e ai suoi comuni.”.
Articolo 2, relativo allo scopo degli incentivi (eliminato)
“Possono usufruire degli incentivi e dei benefici previsti dalla presente normativa tutte le persone fisiche o giuridiche domiciliate nel paese che intraprendono, promuovono o investono capitali in una qualsiasi delle attività indicate all'articolo 3 e nei centri turistici e/o nelle province e/o nei comuni descritti nell'articolo precedente.
Paragrafo: (Aggiunto dalla Legge 184-02, del 23 novembre 2002)
"Analogamente, le persone fisiche o giuridiche che sviluppano nuovi progetti o offerte complementari a quelle contenute nell'articolo 3, tramite concessione, locazione o qualsiasi altra forma di accordo con lo Stato dominicano nelle destinazioni turistiche elencate nell'articolo 1 della presente legge, possono anch'esse beneficiare degli incentivi e dei vantaggi previsti dalla presente legge.".
Articolo 3, paragrafo singolo eliminato:
"La costituzione sul territorio nazionale di imprese dedicate alle attività turistiche di seguito indicate è dichiarata di particolare interesse per lo Stato dominicano:
1. Strutture alberghiere, resort e/o complessi alberghieri.
2. Costruzione di strutture per convegni, fiere, congressi internazionali, festival, spettacoli e concerti.
3. Le società dedite alla promozione delle attività crocieristiche che stabiliscono, come porto di partenza e destinazione finale delle proprie navi, uno qualsiasi dei porti specificati nella presente legge;
4. Costruzione e gestione di parchi di divertimento e/o parchi ecologici e/o parchi tematici;
5. Costruzione e/o gestione di infrastrutture portuali e marittime al servizio del turismo, come porti turistici e porti artificiali;
6. Costruzione e/o gestione di infrastrutture turistiche, quali acquari, ristoranti, campi da golf, impianti sportivi e qualsiasi altra struttura che possa essere classificata come un'attività turistica;
7. Piccole e medie imprese il cui mercato si basa principalmente sul turismo (artigianato, piante ornamentali, pesci tropicali, allevamenti di piccoli rettili endemici e altri di natura simile);
8. Aziende che forniscono servizi infrastrutturali di base per il settore turistico, come acquedotti, impianti di depurazione, servizi igienico-sanitari, raccolta dei rifiuti e dei rifiuti solidi
Paragrafo: (Aggiunto dalla Legge 184-02, del 23 novembre 2002)
“Le esenzioni concordate per le attività indicate ai punti 2, 3, 4, 5 e 6 del presente articolo si applicano allo stesso modo alle strutture ricettive turistiche o ad altre strutture o attività di qualsiasi natura costruite o promosse a complemento di esse, come ville, lotti, appartamenti, ormeggi per imbarcazioni ecc., sia che siano destinate ad essere gestite dai promotori o dagli sviluppatori, sia che siano vendute ad altre persone fisiche o giuridiche, purché facciano parte di un progetto classificato.”.
Articolo 4, sugli incentivi e i benefici concessi dalla legge (eliminato):
“Le società domiciliate nel paese che usufruiscono degli incentivi e dei benefici previsti da questa legge sono esentate dal pagamento delle imposte al cento per cento (100%), applicabili alle seguenti voci:
a) Dell'imposta sul reddito soggetta agli incentivi di cui all'articolo 2 della presente legge.
b) (Modificato dalla legge 184-02 del 23 novembre 2002).
"Dalle imposte nazionali e comunali per la costituzione di società, per gli aumenti di capitale di società già costituite, dalle imposte nazionali e comunali per il trasferimento di diritti immobiliari, per vendite, scambi, conferimenti in natura e qualsiasi altra forma di trasferimento di diritti immobiliari, dall'imposta sugli immobili di lusso e sui terreni non edificati (IVSS). Nonché dai compensi, dagli oneri e dalle quote per la preparazione di progetti, studi, consulenze e supervisione e per la realizzazione delle opere da eseguire nel progetto turistico in questione, quest'ultima esenzione applicabile agli appaltatori incaricati dell'esecuzione delle opere;
c) (Modificato dalla legge 184-02 del 23 novembre 2002)
“Dalle imposte di importazione e da altre imposte quali tasse, dazi, sovrattasse, inclusa l'imposta sui trasferimenti di beni e servizi industrializzati (ITBIS), che possono essere applicabili ai macchinari, alle attrezzature, ai materiali e ai beni mobili necessari per la costruzione, l'allestimento iniziale e la messa in funzione della struttura turistica in questione.”.
Paragrafo I
“I finanziamenti nazionali e internazionali, e i relativi interessi, concessi alle imprese oggetto di questi incentivi non saranno soggetti ad alcuna imposta o ritenuta alla fonte”;
Paragrafo II. (Modificato dalla legge 184-02 del 23 novembre 2002)
“Le persone fisiche o giuridiche possono dedurre o esentare dal proprio reddito imponibile netto l'importo dei propri investimenti in progetti turistici rientranti nell'ambito di applicazione della presente legge e possono destinare fino al venti percento (20%) del proprio reddito imponibile netto all'ammortamento di tali investimenti ogni anno. In nessun caso il periodo di ammortamento può superare i cinque (5) anni.”.
Paragrafo III
"Al momento dell'attuazione, saranno esentati in toto i macchinari e le attrezzature necessari per raggiungere un elevato standard qualitativo dei prodotti (forni, incubatori, impianti di controllo della produzione, impianti di trattamento e laboratori, tra gli altri).".
Paragrafo IV. (Aggiunto dalla Legge 184-02 del 23 novembre 2002)
“Le esenzioni previste dalla presente legge saranno utilizzate dalle persone fisiche o giuridiche che effettuano uno o più investimenti direttamente con i promotori o gli sviluppatori in una qualsiasi delle attività indicate nell'articolo 3, e nei centri turistici, nelle province e nei comuni descritti nell'articolo 1, escludendo da tali benefici qualsiasi successiva cessione a favore di acquirenti terzi.”.
Articolo 5, abrogato:
“Durante il periodo di esenzione fiscale è vietata l'istituzione di nuove tasse, imposte, oneri, ecc.
Articolo 6, abrogato:
“ La concessione degli incentivi e dei benefici di cui alla presente legge sarà strettamente limitata ai nuovi progetti la cui costruzione avrà inizio dopo la sua promulgazione.
Articolo 7, periodo di esenzione (cancellato):
“Il periodo di esenzione fiscale per ogni progetto turistico, attività o società sarà di dieci (10) anni, a decorrere dalla data di completamento della costruzione e dell'allestimento del progetto soggetto a tali incentivi. Viene concesso un periodo non superiore a tre (3) anni per avviare l'attività sostenuta e ininterrotta del progetto approvato; il mancato rispetto di tale periodo comporterà l'immediata perdita del diritto di esenzione acquisito.
Articolo 14, relativo ai requisiti per la presentazione dei documenti (cancellato):
“ I nuovi progetti che desiderano usufruire degli incentivi e dei benefici previsti dalla presente normativa devono essere formulati e presentati unitamente alla seguente documentazione:
1. Uno studio di impatto ambientale che tenga conto della tipologia di progetto, delle infrastrutture necessarie, della zona di impatto e della sensibilità dell'area, approvato dal Ministero* di Stato per l'Ambiente e le Risorse Naturali in conformità alla Legge Generale sull'Ambiente e le Risorse Naturali, n. 64-00, del 18 agosto 2000, ai relativi regolamenti, norme e leggi settoriali. *Adattato secondo il Decreto che modifica la denominazione delle Segreterie di Stato in Ministeri.
2. Un progetto architettonico preliminare, nonché i relativi dettagli ingegneristici preliminari, redatti da un professionista dominicano qualificato o da uno studio di professionisti riconosciuto e legalmente autorizzato all'esercizio della professione. Qualsiasi consulenza, consultazione o partecipazione di specialisti stranieri nella formulazione di studi architettonici o ingegneristici preliminari, o nelle fasi successive dello sviluppo del progetto, dovrà in ogni caso essere effettuata tramite uno studio di professionisti locale o debitamente autorizzato all'esercizio della professione, che sarà responsabile della sua redazione e della relativa responsabilità legale;
3. I progettiche prevedono la gestione di grandi volumi di carburante e/o il coinvolgimento di un intenso traffico navale devono essere accompagnati da un piano di emergenza per prevenire e controllare le fuoriuscite di carburante.
Paragrafo
"I progetti devono ottenere l'approvazione preliminare degli organi urbanistici e comunali competenti nella loro giurisdizione.".




