Il capitolo sei della legge istituisce lo SNIT, Sistema Nazionale di Informazione Territoriale, che sarà l'organismo preposto alla registrazione e al trattamento dei dati.
A cura della Redazione El Inmobiliario
SANTO DOMINGO– “Le aree verdi all’interno dei terreni urbanizzati devono avere una superficie minima equivalente a otto metri quadrati per abitante”. Questo il testo della Legge sulla pianificazione territoriale, l’uso del suolo e gli insediamenti umani, approvata la scorsa settimana dal Senato della Repubblica.
L'articolo 42 stabilisce che le aree urbanizzate devono includere zone verdi destinate a scopi ricreativi, ecologici, ornamentali o di conservazione, in proporzione alla superficie e al numero di abitanti. Il documento precisa che tale disposizione deve essere attuata tramite i regolamenti di attuazione della legge.
Il capitolo sette sul regime di utilizzo del suolo li classifica in urbani, edificabili e non edificabili.
"Gli enti locali che non dispongono di un piano urbanistico comunale classificheranno il terreno solo come urbano e non urbanizzabile, a meno che tale categoria non sia inclusa in un piano sovra-comunale", si legge in un paragrafo esplicativo.
La legge stabilisce che la classificazione dei suoli si baserà sulla loro natura o finalità.
Nelle aree urbanizzate, queste zone sono destinate a residenze o ad attività produttive come il turismo, l'agricoltura (dove si può praticare l'allevamento), la silvicoltura a fini minerari, l'attività costiera e marina, i servizi speciali come porti e aeroporti e le aree protette.
Il territorio urbanizzato sarà suddiviso, secondo la legge, in aree residenziali, commerciali, istituzionali, turistiche, ricreative, industriali e miste.
Creazione di un sistema informativo territoriale nazionale
Il capitolo sei della legge istituisce lo SNIT, Sistema Nazionale di Informazione Territoriale, che sarà l'organismo preposto alla registrazione e al trattamento dei dati.
Secondo il documento, questo dipartimento sarà annesso al Ministero dell'Economia, della Pianificazione e dello Sviluppo (MEPyD) e da esso si avrà accesso a tutte le informazioni geografiche del territorio nazionale.
L'articolo 39 definisce le funzioni dello SNIT come il coordinamento, con l'Istituto Geografico Nazionale, dei sistemi geografici esistenti nel paese, con l'ONE, l'Ufficio Nazionale di Statistica o con banche dati internazionali, al fine di raccogliere, archiviare e diffondere le suddette informazioni.
Oltre a gestire i registri digitali e a coordinarsi con gli enti collegati all'organizzazione, sarà responsabile delle procedure operative per l'utilizzo, lo scambio e l'ottimizzazione della generazione di informazioni.
Sebbene si parli di enti settoriali che si uniranno in seguito, la legge stabilisce che, fin dalla sua istituzione, la SNIT debba essere composta dai ministeri dell'Ambiente e delle Risorse Naturali, dell'Agricoltura, dei Lavori Pubblici e delle Comunicazioni, del Turismo, dell'Energia e delle Miniere, dell'Istruzione, della Sanità Pubblica e dell'Edilizia Abitativa.




