Mercato immobiliare domestico Justiniano Montero ha sostenuto che i diritti sulle proprietà registrate non scadono dopo...

Justiniano Montero ha sostenuto che i diritti sugli immobili registrati non si estinguono dopo il divorzio

In un'opinione dissenziente, il giudice ha sostenuto che il periodo di due anni previsto dall'articolo 815 del Codice civile non dovrebbe estinguere i diritti di proprietà sugli immobili registrati

SANTO DOMINGO – Una persona può perdere i diritti su una casa, un appartamento o un terreno intestato a suo nome per non aver reclamato la propria quota entro due anni dal divorzio? Questo è uno dei principali quesiti giuridici analizzati nella posizione difesa da Justiniano Montero, eletto il 2 novembre 2026 presidente della Corte Suprema di Giustizia (CSCG).

Durante la sua valutazione dinanzi al Consiglio Nazionale della Magistratura (CNM), il giudice ha evidenziato, tra le sue opinioni dissenzienti, una posizione giuridica relativa all'articolo 815 del Codice Civile Dominicano e al principio di imprescrittibilità dei diritti immobiliari registrati. Tale argomentazione rientrava tra gli aspetti della sua carriera giuridica che ha presentato ai membri dell'organo che lo ha eletto all'unanimità.

La discussione prende avvio da un'apparente contraddizione tra due disposizioni di legge: da un lato, l'articolo 815 del Codice Civile, che stabilisce un termine per richiedere la divisione dei beni coniugali dopo il divorzio; dall'altro, la Legge n. 108-05 sulla registrazione immobiliare, che riconosce l'imprescrittibilità dei diritti sugli immobili regolarmente registrati.

Cosa stabilisce l'articolo 815 del Codice Civile in merito alla divisione dei beni?

L'articolo 815 stabilisce che nessuno può essere costretto a rimanere in stato di indiviso, ovvero ogni comproprietario può richiedere la divisione della proprietà che condivide con un'altra persona.

Tuttavia, la disposizione prevede una norma speciale per gli ex coniugi: l'azione per la divisione dei beni coniugali deve essere esercitata entro due anni dalla pubblicazione del decreto di divorzio.

Se tale periodo trascorre senza che la richiesta venga presentata, la norma stabilisce una presunzione di divisione a favore di chiunque conservi i beni in suo possesso.

In termini semplici, questa disposizione mira a impedire che i beni coniugali rimangano indivisi indefinitamente dopo lo scioglimento del matrimonio. Tuttavia, la sua applicazione presenta difficoltà quando i beni in questione sono immobili regolarmente registrati.

Perché l'articolo 815 è in conflitto con la legge 108-05?

La controversia sorge quando i beni da dividere sono terreni, case, appartamenti o altri immobili coperti da certificati di proprietà.

In tale contesto, il Principio IV della Legge n. 108-05 sulla Registrazione Immobiliare stabilisce che tutti i diritti registrati conformemente a tale normativa sono imprescrittibili e godono della protezione e della garanzia dello Stato.

Ciò significa che un diritto immobiliare debitamente registrato non dovrebbe estinguersi semplicemente per il trascorrere del tempo o per il possesso da parte di un'altra persona.

Si pone quindi una questione giuridica fondamentale: il periodo di due anni previsto dall'articolo 815 può estinguere il diritto di un ex coniuge su un immobile registrato, quando la normativa immobiliare prevede che tali diritti siano imprescrittibili?

Nello specifico, questa contraddizione tra le due disposizioni costituisce il nucleo dell'interpretazione che Montero ha difeso con il suo voto dissenziente.

Cosa ha difeso Justiniano Montero nel suo voto dissenziente?

La posizione di Montero è stata esposta nella sentenza n. SCJ-SR-23-0001, del 22 febbraio 2023, relativa a una causa per la divisione dei beni tra ex coniugi.

In tale decisione, la maggioranza delle Sessioni Plenarie della Corte Suprema di Giustizia ha ritenuto che il termine di due anni stabilito dall'articolo 815 dovesse applicarsi anche agli immobili registrati.

Tuttavia, Montero, insieme ai magistrati Moisés Ferrer Landrón e Francisco Ortega Polanco, espresse un'opinione dissenziente nella quale sostenne un'interpretazione diversa. Il suo ragionamento si basava principalmente su quattro argomenti:

  1. La prevalenza della Legge 108-05: trattandosi di una normativa speciale in materia di diritto immobiliare registrato, le sue disposizioni devono prevalere sulle norme generali del Codice Civile in caso di contraddizione normativa.
  2. L'imprescrittibilità dei diritti registrati: la mancata presentazione di una richiesta di divisione entro due anni non dovrebbe comportare la perdita di un diritto di proprietà regolarmente registrato.
  3. Tutela costituzionale della proprietà: l'articolo 51 della Costituzione garantisce il diritto di proprietà e obbliga lo Stato a proteggerlo.
  4. Certezza giuridica: consentire a una persona di perdere il diritto su un immobile registrato semplicemente per il trascorrere del tempo potrebbe compromettere la stabilità e l'affidabilità del sistema di registrazione immobiliare.

In sostanza, Montero sosteneva che il periodo previsto dall'articolo 815 non dovesse essere utilizzato per estinguere i diritti di comproprietà su immobili registrati.

Come si è evoluta la giurisprudenza dopo quel voto dissenziente?

L'importanza di questo approccio risiede anche nel fatto che il successivo dibattito giurisprudenziale si è evoluto verso un'interpretazione coerente con le argomentazioni che Montero aveva difeso nel 2023.

Infatti, il 31 marzo 2026, la Prima Sezione della Corte Suprema di Giustizia ha emesso la sentenza SCJ-PS-26-0530, con la quale ha modificato il precedente criterio e ha riconosciuto che l'azione di divisione dei beni immobili registrati della comunione dei beni coniugali è imprescrittibile.

Successivamente, la Corte Costituzionale, con la sentenza TC/0637/26 del 27 luglio 2026, ha ribadito la tutela di tali diritti e ha stabilito un precedente costituzionale in materia.

Pertanto, l'interpretazione difesa da Montero nella sua opinione dissenziente ha trovato riscontro nelle successive decisioni giudiziarie. Tuttavia, è importante chiarire che la portata di tale tutela si riferisce ai diritti su beni immobili che mantengono il loro status registrato e non implica che qualsiasi pretesa immobiliare sia automaticamente imprescrittibile.

Che cosa significa questa interpretazione per le persone divorziate?

Al di là del dibattito legale, questa discussione ha conseguenze dirette per le persone che divorziano e mantengono i beni acquisiti durante il matrimonio.

Ad esempio, se una coppia divorzia e possiede una casa registrata come parte del patrimonio coniugale, uno degli ex coniugi potrebbe continuare a occuparla per anni senza che la divisione sia stata formalmente effettuata.

Secondo la precedente interpretazione della maggioranza della Corte Suprema, il trascorrere di due anni potrebbe comportare la perdita della possibilità di richiedere la divisione.

Tuttavia, secondo il criterio che si è poi affermato, il diritto alla proprietà registrata non scompare per questo solo motivo.

Ciò consente all'ex coniuge che non occupa l'immobile di rivendicare legalmente la corrispondente divisione, anche se sono trascorsi più di due anni dal divorzio, a condizione che i diritti registrati a sostegno della sua rivendicazione rimangano in vigore.

Perché la posizione legale di Justiniano Montero è rilevante?

In sintesi, l'approccio di Montero evidenzia l'importanza di armonizzare le disposizioni del Codice Civile con la legislazione specifica in materia immobiliare e le garanzie costituzionali del diritto di proprietà.

Il suo voto dissenziente nel 2023 costituisce un precedente rilevante nel dibattito sull'imprescrittibilità dei diritti immobiliari registrati, in particolare nei processi di divisione dei beni tra ex coniugi.

La questione fondamentale è che il trascorrere del tempo non debba, di per sé, diventare un meccanismo per ignorare un diritto di proprietà tutelato dalla registrazione. Questa interpretazione, pertanto, mira a preservare la certezza del diritto e a garantire che i diritti dei proprietari di immobili registrati ricevano la protezione stabilita dalla legge dominicana.

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Carlos Canario
Carlos Canario
Se Dio vuole, sono marito, padre, speaker radiofonico e giornalista. Ho esperienza nel giornalismo sportivo, in televisione, nella stampa e nei media digitali. Mi interessano le problematiche sociali che colpiscono i settori più vulnerabili della comunità, con l'obiettivo di contribuire, anche in piccola parte, alla loro risoluzione.
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