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Legge sugli affitti: il Tribunale del Giudice di Pace con giurisdizione sugli affitti e sugli sfratti sarebbe operativo entro un periodo non superiore a 2 anni

SANTO DOMINGO -Se il progettodi legge generale in materia di locazioni immobiliari e sfratti verrà approvato, il Consiglio Giudiziario avrà a disposizione un periodo non superiore a due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, per l'istituzione e il funzionamento del tribunale di pace, con poteri relativi a locazioni e sfratti.

Ciò è contemplato nel capitolo 15 della proposta, redatta dal presidente della Camera dei Deputati, Alfredo Pacheco, approvata mercoledì scorso in prima lettura presso tale organo legislativo.

Il testo stabilisce che i giudici di pace ordinari continueranno a trattare i casi secondo le modalità previste dalla nuova legge, fino all'insediamento e all'entrata in funzione del nuovo organo.

"I procedimenti o le controversie derivanti da contratti di locazione che si trovano nella fase di indagine o di giudizio, in procedimenti giudiziari al momento dell'entrata in vigore della presente legge, continueranno a essere trattati secondo le disposizioni di legge in vigore al momento in cui i tribunali ne prenderanno possesso", si legge nel disegno di legge.

Il decreto stabilisce inoltre che il Consiglio della Magistratura, in attesa dell'insediamento del nuovo organo, adotterà con urgenza le misure necessarie, tra cui l'autorizzazione del giudice liquidatore, per ridurre ed eliminare l'arretrato giudiziario in materia di locazioni e sfratti nei distretti competenti.

Possono sequestrare i beni in caso di mancato pagamento dell'affitto

La legge proposta prevede che i proprietari immobiliari dispongano di uno strumento legale per garantire il pagamento dell'affitto in caso di inadempimento da parte degli inquilini. Questo strumento è il pignoramento, una misura cautelare che consentirebbe ai proprietari di immobili di sequestrare i beni dell'inquilino per assicurarsi il rispetto degli obblighi contrattuali.

Tale disposizione è contemplata dall'articolo 17, che recita: "Il proprietario o locatore, tutelato dal contratto di locazione e munito di formale comunicazione, può pignorare i beni a garanzia del recupero delle somme dovute per mancato pagamento del canone o di qualsiasi altro obbligo derivante dal contratto; fatto salvo il diritto di richiedere al giudice di pace altri provvedimenti cautelari".

Il capitolo cinque del progetto stabilisce inoltre altri meccanismi per rafforzare la certezza del diritto nei contratti di locazione, compreso il modo in cui devono essere risolte le controversie relative ai depositi cauzionali.

"Il proprietario o il locatore di un immobile destinato ad abitazione, attività commerciale o attività senza scopo di lucro può richiedere all'inquilino o al locatario, a titolo di deposito cauzionale, un importo non superiore a due mensilità del canone di locazione", si legge.

L'articolo 14 stabilisce che il proprietario o locatore, oppure l'inquilino o locatario, registrerà il contratto di locazione presso l'Ufficio di Stato Civile e il Registro Ipotecario del comune in cui si trova l'immobile, ai fini della sua esecutività nei confronti di terzi.

"La somma concordata a titolo di garanzia, corredata da una copia del contratto di locazione, sarà depositata dal proprietario o dal locatore presso una banca situata nel luogo in cui si trova l'immobile", recita l'articolo 15.

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Paola Solis
Paola Solis
Studente dell'ultimo anno di Scienze della Comunicazione presso l'Università Cattolica di Santo Domingo, annunciatore e presentatore, specializzato in marketing digitale e gestione di community online.
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