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Il Senato approva in seconda lettura il disegno di legge sugli affitti; i depositi cauzionali non possono superare i due mesi

Verrà inviato al potere esecutivo per la promulgazione.

SANTO DOMINGO- Il Senato della Repubblica ha approvato ieri, lunedì 4 agosto, in seconda lettura e con alcune modifiche, il disegno di legge sulla locazione di immobili e sugli sfratti, il cui regolamento evidenzia all'articolo 13 che il proprietario può richiedere all'inquilino o al locatario, a titolo di cauzione, un importo non superiore a due mensilità del canone di locazione.

La legge è stata approvata con 22 voti favorevoli su 24 senatori presenti alla sessione straordinaria tenutasi lunedì scorso; ora il testo verrà trasmesso al potere esecutivo per la successiva promulgazione.

L'articolo 2 dell'iniziativa specifica che la presente legge si applica ai contratti di locazione, ad eccezione delle proprietà rurali, delle pensioni e delle strutture ricettive, dei parchi o delle società situate in zone franche che operano in base alla normativa vigente, nonché delle locazioni di immobili a scopo turistico o ricreativo, la cui durata non superi i novanta giorni, oltre ai beni statali dati in locazione o affitto e a qualsiasi attività commerciale disciplinata da una legge speciale.

L'articolo 7 stabilisce che la commissione di intermediazione sarà pagata dalla parte che commissiona il servizio. Si presume che qualsiasi annuncio o offerta di locazione di un immobile sia stata commissionata o concordata dal proprietario. Il paragrafo relativo alle spese legali connesse al contratto di locazione prevede che queste siano ripartite in parti uguali tra il locatore o il suo rappresentante e l'inquilino o il suo rappresentante.

L'articolo 8 stabilisce inoltre che l'adeguamento del canone di locazione dell'immobile sarà soggetto all'accordo tra le parti; se l'immobile è destinato ad abitazione e l'adeguamento non è stato espressamente concordato, non può superare il 10% dell'importo del canone.

Il documento, al punto 13, evidenzia che il proprietario o il locatore di un immobile destinato ad abitazione può richiedere all'inquilino o al locatario, a titolo di deposito cauzionale, un importo non superiore a due mensilità del canone di locazione.

L'articolo 15 stabilisce inoltre che la somma concordata a titolo di garanzia, corredata da una copia del contratto di locazione, può essere depositata dal proprietario o dal locatore presso la filiale della Banca Agricola o della Banca Multiriserva della Repubblica Dominicana, corrispondente all'ubicazione dell'immobile, previo accordo tra le parti.

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